Art. 145.
(Organici dei centri e copertura degli stessi).

      1. Sono predisposti i ruoli organici, complessivi e per ogni centro, di tutti gli operatori delle diverse aree e dei diversi ruoli. Nella predisposizione degli organici dei singoli centri si tiene conto del numero dei detenuti e degli internati presenti negli istituti compresi nel territorio di ciascun centro e del numero delle misure alternative in esecuzione nello stesso territorio; tale calcolo è operato sui valori medi degli ultimi due anni. Sono previsti gli organici del servizio sociale anche per i provveditorati regionali e il dipartimento e le altre strutture della amministrazione penitenziaria.
      2. L'adeguatezza degli organici è riesaminata ogni cinque anni; può essere rivalutata

 

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prima di tale termine se, per singole situazioni, ne risulti la necessità.
      3. Per ogni ruolo si tiene presente lo sviluppo di carriera fino, qualora previsto, al livello dirigenziale.
      4. Alla copertura dei nuovi organici di cui al comma 1 si provvede, nel termine massimo di cinque anni, con concorsi pubblici da organizzare ed espletare nell'ambito di ciascun provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria, con vincolo quinquennale, per gli assunti, di restare nell'ambito territoriale in cui il concorso si è svolto. Alla scadenza del vincolo predetto, l'accoglimento di istanze di trasferimento deve essere adeguatamente motivata e non può determinare criticità nel servizio relativo del singolo centro; si considera critica la situazione di un centro quando l'organico relativo resta scoperto, anche per effetto dell'accoglimento della istanza, nella misura del 5 per cento.
      5. Le direzioni dei centri e i responsabili delle singole aree organizzano periodicamente, almeno trimestralmente, conferenze di servizio per verificare il rispetto dei diritti del personale e per evitare il manifestarsi di livelli di assenze dal servizio superiori al tasso fisiologico delle stesse.
      6. Il personale assegnato ai singoli centri non può essere distaccato altrove se non vi è sostituzione e nei soli casi rigorosamente previsti dalla legge.